L’articolo 1130 n. 9 del codice civile specifica che l’amministratore è tenuto a «fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso».
Ma chi può domandare l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti e delle liti?
Qualunque condomino ha diritto ad ottenere simile informazione, che in genere viene rilasciata nel momento in cui il condomino decide di vendere la sua unità immobiliare collocata in condominio.
In sede di rogito notarile viene spesso allegata un’apposita dichiarazione in tal senso, volta a far luce sulla posizione del venditore rispetto al condominio, anche in ragione della solidarietà tra esso e l’acquirente per le spese dovute per l’anno precedente e quello nel corso del quale è avvenuta la vendita, così come previsto dall’articolo 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile.